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A Giovan Battista Impallomeni, insigne giurista milazzese, è intitolato il nostro Liceo Classico.Il nostro Liceo in realtà nella prima fase della sua storia è stato intitolato al poeta greco Stesicoro . Soltanto in seguito, e grazie all'iniziativa particolare -per quanto è dato sapere- del Prof. Giuseppe Pellegrino, venne intitolato appunto a Giovan Battista Impallomeni. Vita e opere di un illustre milazzese  Giovan Battista Impallomeni nacque a Milazzo il 29 Ottobre 1846. Frequentò il Liceo Classico a Palermo, dove si distinse tra i compagni di scuola per il suo amore delle lettere: si dilettava nello scrivere poesie, mostrando la sensibilità e la ricchezza nel linguaggio che, in futuro, avrebbero contraddistinto anche le sue memorie difensive giuridiche. Terminato il Liceo, nel 1863, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, dove si laureò brillantemente nel 1868. Già nel 1867 aveva avuto modo di distinguersi pubblicamente tenendo un discorso commemorativo sugli illustri estinti nell’epidemia di colera di alcuni anni prima, suscitando l’ammirazione di quanti lo ascoltavano per la forma limpida e la chiarezza nell’esposizione, qualità che saranno alla base della sua esperienza professionale e accademica.Dopo la laurea si avviò alla didattica, insegnando per qualche anno Storia e Italiano al Ginnasio del Convitto Dante Alighieri di Messina. Una svolta decisiva nella sua carriera avvenne nel 1872: Giovan Battista Impallomeni entrò in magistratura, seguendo le orme del padre, anch’egli magistrato. Le sue qualità di studioso del diritto penale lo portarono a distinguersi nel mondo dei tribunali e dei processi penali: un tributo alla sua attività di ricerca ed approfondimento delle disciplina penalistica si ebbe quando, dopo circa quindici anni, mentre ricopriva l’incarico di Sostituto Procuratore del Re a Palermo, fu chiamato a Roma presso il Ministero della Giustizia, per contribuire all’ultima fase di elaborazione del Codice Zanardelli.Dopo la presentazione del Nuovo Codice Penale Italiano, Giovan Battista Impallomeni era ormai riconosciuto come illustre studioso del Diritto Penale: si occupò di redigere uno dei primi Commentari al nuovissimo Codice, ricevendo, per la sua opera, una nota di stima da parte dello stesso Giuseppe Zanardelli. La carriera del brillante giurista si sarebbe presto evoluta verso altre prestigiose vie. Alla fine del 1890 venne nominato per concorso professore ordinario di Diritto e Procedura Penale presso l’Università di Parma, dove assunse l’insegnamento con una magistrale prolusione, da lui tenuta l’11 Dicembre 1890, dal titolo “Il principio specifico della penalità”. Già in essa emergono aspetti del suo pensiero, che verranno successivamente ribaditi in più occasioni dallo studioso. Riflettendo su quali debbano essere i principi che giustificano l’imputabilità e l’irrogazione della sanzione, Impallomeni elabora una posizione autonoma rispetto al quadro offerto dalle teorie penalistiche dominanti all’epoca. Il principio specifico della pena “non è l’espiazione […], portato del concepimento teologico di una giustizia assoluta”, né “la vendetta, poiché la vendetta è una sentimento individuale e lo Stato non esercita il diritto di punire per soddisfare un sentimento individuale” e nemmeno “la difesa giuridica […] scopo comune a molte altre, e alle principali, funzioni sociali”. Scopo precipuo della pena è “la sua forza morale preventiva. La quale si esercita in due modi: con la minaccia di un male e con l’irrogazione del male minacciato”. La pena realizza quindi la sua funzione ogni qualvolta sia in grado di esercitare una efficacia intimidatrice e, quale effetto subordinato, la correggibilità del condannato. Secondo Impallomeni, una simile efficacia è da presumere come esistente “in tutti gli uomini di mente non alienata” per la capacità che va di regola riconosciuta nelle “persone inclinate al reato di subire la coazione psicologica della legge penale”.Queste conclusioni, cui pervenne Impallomeni e che costituirono il tratto fondamentale della sua elaborazione scientifica anche nelle opere successive, permetterebbero di superare i problemi e le difficoltà discendenti dal dibattito sulla dottrina penalistica dell’epoca, di cui si dirà nel § successivo, legata, secondo Impallomeni, a “due sistemi egualmente fallaci: l’uno per spiegare, l’altro per negare in parte il detto ufficio della pena; il primo col domma del libero arbitrio, il secondo con il domma della fatalità biologica del delitto”.Nel 1892, morto il professor Taranto, titolare dell’insegnamento di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, Giovan Battista Impallomeni venne chiamato dall’ateneo siciliano per ricoprire la cattedra rimasta vacante.Rimase a Palermo per ben dodici anni, ritagliandosi un ruolo di tutto rilievo nella vita accademica, forense (continuò a svolgere la professione di avvocato) e politica della città. Tre anni dopo il suo arrivo nel capoluogo siciliano decise di intraprendere la carriera politica candidandosi alle elezioni per il Consiglio comunale del Luglio 1895 a Palermo. Impallomeni era presente sia nella lista radicale, che contava in tutto soltanto 11 candidati, sia nella lista clerico-moderata, e si presentava con ottime credenziali alla cittadinanza: era “valoroso docente” universitario; era stato, inoltre, difensore dei dirigenti dei Fasci nel processo di appello che aveva animato la vita forense nel 1894, come si dirà tra breve. Riscosse un numero elevato di consensi e fu eletto: la sua appartenenza politica era mista, sia radicale che clerico-moderata, e ciò gli aveva consentito di ottenere molte preferenze in ambito cattolico. Dopo l’elezione, però, si orientò sempre più verso l’area radicale. Non ebbe esitazione nel manifestare le sue idee coraggiose e progressiste: ad esempio, si batté in Consiglio perché non fosse reso più obbligatorio l’insegnamento religioso nelle scuole, con ciò destando le ire dei cattolici che avevano contribuito alla sua elezione: evidentemente, i tempi non erano ancora maturi per dei cambiamenti sociali così incisivi. Nelle elezioni del 1897 Impallomeni si ricandidò al Consiglio, ma non ebbe successo.Continuava, intanto, a svolgere con successo il suo incarico di docente presso l’Università di Palermo. Proprio in quel periodo l’ateneo del capoluogo siciliano conosceva una fase di rinascita, dopo la crisi dei decenni precedenti: nella seconda metà del secolo l’Università di Palermo, infatti, aveva subito la concorrenza dell’Università di Napoli, verso cui si erano orientati i giovani studenti più brillanti. Inoltre, la legge che introduceva l’obbligatorietà del servizio di leva aveva fatto sì che molti giovani desistessero dal proposito di iscriversi all’Università, contribuendo ad una diminuzione del numero delle matricole. In età giolittiana vi fu nuovamente un incremento delle iscrizioni all’Università di Palermo: tale circostanza era probabilmente dovuta alle illustri personalità che, all’epoca, l’ateneo siciliano annoverava nel corpo docente. Molti di questi docenti si erano laureati nella stessa Università di Palermo. “I migliori dei provinciali finivano con il fermarsi in città anche dopo la laurea”: oltre al giurista milazzese, vale la pena menzionare gli economisti Vito Cusumano (nato a Partanna) e Giuseppe Ricca Salerno (proveniente da San Fratello, comune dei Nebrodi). Le facoltà preferite dai nuovi iscritti dell’ateneo palermitano erano Giurisprudenza e Medicina. La prima conobbe una crescita rilevante in quegli anni: nel periodo che va dall’ultimo decennio del XIX secolo ai primi anni del XX secolo, le iscrizioni a Giurisprudenza crebbero dal 36,6% del periodo 1891-96 al 51,2% del 1901-05.A fronte di una crescita notevole nel numero di iscritti e di laureati, tuttavia, a Palermo con molta difficoltà sorsero delle “scuole”, fautrici di una propria tradizione accademica; quelle che stavano nascendo, soprattutto in ambito scientifico verso la fine del XIX secolo, vennero presto abbandonate o rimasero senza seguaci. Anche se diversi docenti dell’Università di Palermo provenivano dall’Italia continentale, segnale, quest’ultimo, di un ambiente scientifico in crescita che ambiva a divenire polo di attrazione, “di contro, i migliori dei locali, non appena potevano, lasciavano la città per sedi universitarie più prestigiose”. Si menzionano, tra i docenti che si trasferirono in altre sede, Gaetano Mosca (docente di Diritto Costituzionale, che si spostò prima a Roma e poi a Torino, nel 1897), Vittorio Emanuele Orlando, che si trasferì a Roma nel 1901, e Giovan Battista Impallomeni, che andò a Roma nel 1904.Il trasferimento a Roma riguardava ancora una volta l’insegnamento di Diritto Penale: Impallomeni fu indicato da una Commissione scelta tra i più autorevoli criminalisti del tempo come il più degno tra i concorrenti ad occupare la cattedra resa vacante dalla morte del professor Nocito. Dopo indugi e contrasti tra i membri della Commissione, il voto fu accolto, dando via libera al trasferimento del docente siciliano nella capitale. In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico 1904-1905, Giovan Battista Impallomeni tenne un’altra celeberrima prolusione dal titolo “Funzione sociale del diritto punitivo”, nella quale si coglie una riflessione meditata sulle prese di posizione assunte, in quel periodo, da un gruppo di giuristi che denunciavano la natura classista del diritto penale. Si trattava della scuola del “Socialismo Giuridico”, che affermava la natura sovrastrutturale del diritto e, in particolare, del diritto penale, la difesa sociale come difesa delle classi dominanti, e riteneva che vi fosse una fondamentale disuguaglianza alla base della legislazione penale.Ponendosi la domanda se il diritto penale sia posto a difesa degli individui, delle classi o del complesso dei membri della società, Giovan Battista Impallomeni dimostra che tutto dipende dal concreto ordinamento preso in considerazione: il diritto penale è “difesa di singoli cittadini, d’una classe o di più classi sociali, o di tutti indistintamente i componenti di un aggregato sociale, se e a misura che questi sono valori sociali, cioè forze concorrenti al potere organico dello Stato”.Questi ultimi anni sono caratterizzati dalla matura riflessione sulle tematiche che già erano state affrontate nel corso degli anni precedenti. In più, la ricerca di Impallomeni si rivolse ad obiettivi di carattere concreto, come l’interpretazione e la valutazione delle norme giuridiche penali, al fine di verificare se esse siano “buone” o “cattive”.Non insegnò a Roma per lungo tempo, né riuscì a concludere l’elaborazione delle linee di ricerca che aveva intrapreso e che avrebbero dovuto condurlo a redigere una summa degli argomenti che aveva approfondito nel corso della sua vita nelle Istituzioni di Diritto Penale, poiché gli sopraggiunse la morte, il 7 marzo 1907.La produzione bibliografica da lui lasciata è vastissima. Spiccano, in primo luogo, tre poderose monografie, di cui l’ultima ad essere composta, proprio le Istituzioni di diritto penale, rimase incompiuta.La prima monografia ad essere pubblicata fu il Commento al Codice Penale del 1890, che conobbe successive edizioni e che, sin dalla sua prima pubblicazione, riscosse consensi unanimi rimanendo non solo una delle guide più sicure per l’interpretazione della legge, ma anche uno dei più vigorosi trattati scientifici del periodo.L’omicidio nel diritto penale (1902) venne definito il miglior saggio che sull’argomento potesse annoverare la letteratura dell’epoca sia nazionale che straniera. Infine, le Istituzioni di Diritto Penale, composte negli ultimi anni di vita di Impallomeni, nel corso della docenza presso l’ateneo della capitale, sono l’espressione di una dottrina giunta alla più alta maturità. La malattia che lo condusse alla morte, dopo un’agonia di ben nove mesi, impedì ad Impallomeni di dare l’ultimo tocco a questa, che può ritenersi la sua opera più importante; ma, anche così come l’opera appare nella edizione postuma a cura di V. Lanza, che, a detta del curatore, “riproduce scrupolosamente il suo manoscritto e raccoglie con fedeltà le Sue dottrine”, ne rivela il pensiero brillante ed originaleOltre ai lavori monografici, sono più numerosi i contributi minori e gli articoli sparsi un po’ ovunque nelle principali riviste giuridiche (soprattutto Rivista Penale e Giustizia Penale, di cui Impallomeni fu direttore, insieme con G. Escobedo, fino all’anno della sua morte).La personalità ricca e poliedrica del penalista di Milazzo si coglie anche dalle memorie legali: Giovan Battista Impallomeni, infatti, esercitò per anni la professione di avvocato e fu importante protagonista di alcune tra le più controverse querelles giudiziarie dell’epoca.Nella sua opera di difesa dello Stato di diritto e delle garanzie fondamentali dei cittadini, Impallomeni continua ad essere annoverato dagli storici della giurisprudenza per due fondamentali interventi: il ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale Militare di guerra di Palermo del 30 Maggio 1894, e l’intervento sull’istituto del domicilio coatto.Il primo è contenuto in un opuscolo fatto pubblicare dallo stesso Impallomeni a Palermo nel 1894. Tale ricorso faceva seguito ad una sentenza di condanna contro i dirigenti dei Fasci siciliani: in esso, il difensore mira a dimostrare alla Suprema Corte l’illegittimità dei Tribunali di guerra (“incompetenza dei Tribunali di guerra, in ordine al tempo”), qualificando l’atto che li aveva istituiti una manifesta e grave violazione dello Statuto e del diritto pubblico, e sottolineando l’esclusione di ogni diritto di difesa in occasione del processo che si era da poco celebrato, l’arbitrarietà e l’inconsistenza di una ragionamento pseudo-giuridico, che trasformava presuntivamente in complicità ed eccitamento alla guerra civile “la pura e semplice appartenenza ai Fasci dei lavoratori, pubblicamente costituiti, esistenti in virtù del diritto statutario e non incriminati” nonché “la propaganda socialista fatta nei limiti delle leggi”.L’intervento sul domicilio coatto (pubblicato in Giustizia Penale, 1897), fu motivato dalla presentazione alla Camera di un progetto governativo di riforma di questo istituto, già approvato dal Senato: esso rivela le intuizioni di Impallomeni sulla pericolosità che la legge penale, e, in generale, le norme che intendevano istituire delle misure di sicurezza potevano assumere se male interpretate.Con la nuova legge si voleva imprimere all’istituto del domicilio coatto un “carattere di maggiore legalità, ed un’applicazione più ristretta, accompagnata da guarentigie veramente efficaci”. Nel disegno di legge, appariva, però, la seguente disposizione: “Possono essere assegnati a domicilio coatto coloro che con atti preparatori abbiano manifestato il deliberato proposito di attentare, con vie di fatto, all’ordinamento della famiglia o della proprietà”. Impallomeni comprese e smascherò subito il pericolo nascosto in questa norma: essa dava un nuovo e più rischioso carattere all’istituto, facendolo divenire, più che semplice misura contro le classi pericolose di malfattori comuni, legge politica di sospetto. Egli riafferma l’importanza di tutelare i diritti di libertà, che si pongono come i principi cardine dello Stato di diritto.  Dalle sue opere e dalle vicende che costellarono la sua vita si evince una personalità ricca, sensibile e colta. Giovan Battista Impallomeni non trascurò mai gli insegnamenti che provenivano dalle dottrine già acquisite, ma nelle sue opere mirò ad una accorta reinterpretazione delle norme esistenti, alla luce delle nuove esigenze di una realtà sociale in fase di cambiamento.
 
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